Contratti a termine, stagionalità demandata alle parti sociali
Pubblicato il 10 marzo 2021
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Nell'ambito del lavoro stagionale, normalmente caratterizzato da rapporti a tempo determinato, sono molteplici le deroghe espresse alla generale disciplina legislativa applicabile ai rapporti a termine.
In particolare, nell'ambito del Testo Unico dei Contratti, al lavoro stagionale non si applicano:
- i limiti di durata massima (24 mesi);
- le causali rinvenibili nelle esigenze estranee all'ordinaria attività o ad incrementi temporanei significativi e non programmabili dell'attività, utili al rinnovo o alla proroga - nelle ipotesi previste - di detti contratti a termine;
- le regole sulla successione di contratti (c.d. stop and go);
- la prescrizione del limite massimo di lavoratori a tempo determinato in forza all'azienda.
Nella richiesta di chiarimenti formulata da alcune organizzazioni sindacali di settore alla Direzione centrale e coordinamento giuridico dell'INL e riscontrata con la nota 10 marzo 2021, n. 413, le predette parti sociali chiedono la conferma circa la circostanza che l'individuazione delle ipotesi di stagionalità sia demandata al CCNL di settore, nonché la sussistenza della possibilità di concludere contratti a tempo indeterminato anche per le imprese turistiche che abbiano un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o centoventi giorni non continuativi ai sensi del D.P.R. n. 1525/1963.
In ragione delle previsioni di cui all'art. 21, comma 2, Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro rammenta che l'individuazione delle attività stagionali è demandata - attualmente - alle previsioni del predetto D.P.R. ed alle ulteriori ipotesi espressamente stabilite dalla contrattazione collettiva, in conformità con i precedenti interpelli del Ministero in materia.
Pertanto, così come avvenuto in passato, alla contrattazione collettiva è demandata la possibilità, nell'ambito della contrattazione collettiva dotata della maggiore rappresentatività comparata ex art. 51, Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di individuare ulteriori ipotesi di attività stagionale rispetto a quelle già previste dal D.P.R. n. 1525/1963, alle quali non si applicano i limiti sui contratti di lavoro subordinato a termine ed in particolare quelli previsti agli artt. 19, comma 2, 21, commi 01 e 2 e 23, comma 2, del predetto Testo Unico.
Altresì, per quanto attiene alla possibilità di stipula di rapporti a tempo indeterminato, l'INL conferma la possibilità per le imprese del settore di sottoscrivere - anche ove si rinvengano periodi di inattività - contratti di lavoro a tempo indeterminato. Invero, la stipula di un rapporto a tempo indeterminato non pregiudica la natura stagionale dell'impresa, potendo, il datore di lavoro, avere la necessità di svolgere, comunque, attività programmatoria o preparatoria nei mesi in cui non è prevista apertura al pubblico.
Si rammenta, infine, che per le attività stagionali individuate dalla contrattazione collettiva, come definito dal messaggio INPS 30 giugno 2015, n. 4441, nessuna deroga opera rispetto al versamento del contributo addizionale per i rapporti a tempo determinato ed il relativo incremento dello 0,5% per ciascun rinnovo.
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