Contratti a termine, apprendistato, Durc e contratti di solidarietà. Pubblicato il DL

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Su "Gazzetta Ufficiale", Serie Generale n. 66 del 20 marzo 2014, è pubblicato il Decreto Legge n. 34 del 20 marzo 2014, recante “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”.

Sono dunque pienamente in vigore (21 marzo 2014), le nuove norme annunciate dal Governo.

Contratto a termine

Diventa sempre acausale ed infatti è sempre consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a 36 mesi comprensiva di proroghe, concluso fra datore o utilizzatore e lavoratore, sia nella forma del contratto a termine sia nell’ambito di un contratto di somministrazione a termine.

Il numero di rapporti di lavoro costituiti da ciascun datore non può eccedere il limite del 20% dell'organico complessivo e il detto limite non si applica per le aziende fino a 5 dipendenti.

Sono, inoltre, ammesse 8 proroghe a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato.

Anche la somministrazione a termine diventa sempre acausale e l’individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato è affidata ai CCNL stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

Apprendistato

Non è più richiesta la forma scritta del PFI e sono abrogate le norme relative alla c.d. "stabilizzazione" e, inoltre, fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, per il contratto di apprendistato professionalizzante, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.

Sempre per l’apprendistato professionalizzante diventa facoltativa la formazione pubblica.

Durc

Prende il via la c.d. "smaterializzazione" del Durc, che sarà possibile verificare telematicamente ed in tempo reale; l’esito dell’interrogazione varrà 120 giorni, eccetto che per i casi che saranno individuati con decreto interministeriale.

Contratti di solidarietà

E’ prevista l’emanazione di un decreto interministeriale, che stabilirà i criteri per l’individuazione dei datori di lavoro che, stipulando contratti di solidarietà,potranno beneficiare della riduzione contributiva di cui all’art. 6, c.4, D.L. n. 510/1996, nel limite annualmente stabilito.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 31 - Contratti a termine liberalizzati – Cirioli
  • Il Sole 24 Ore, p. 5 - Lavoro flessibile, scatta la riforma - Pogliotti, Tucci

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