Contratti a distanza, in caso di recesso le spese vanno a carico del fornitore
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 16 aprile 2010
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La Corte di giustizia Ue, con sentenza pronunciata lo scorso 15 aprile sulla causa C-511/08, ha statuito che, ai sensi dell'articolo 6, numeri 1 e 2, della Direttiva 97/7/CE sulla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, le normative nazionali non possono consentire ai fornitori, nell’ambito di contratti conclusi a distanza, di addebitare le spese di consegna dei beni ai consumatori qualora questi esercitino il loro diritto di recesso.
La pronuncia dei giudici europei prende le mosse da una vicenda in cui un'associazione di consumatori tedesca aveva attivato un'azione inibitoria nei confronti di una società specializzata nella vendita per corrispondenza le cui condizioni generali di vendita prevedevano il pagamento, a carico del consumatore e a titolo di spese di consegna, di un forfait di euro 4,95 che veniva acquisito dal fornitore anche in caso di recesso.
La pronuncia dei giudici europei prende le mosse da una vicenda in cui un'associazione di consumatori tedesca aveva attivato un'azione inibitoria nei confronti di una società specializzata nella vendita per corrispondenza le cui condizioni generali di vendita prevedevano il pagamento, a carico del consumatore e a titolo di spese di consegna, di un forfait di euro 4,95 che veniva acquisito dal fornitore anche in caso di recesso.
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 39 - Vanno addebitate al fornitore tutte le spese di consegna - Castellaneta
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