Contrasto alle frodi nel settore oleario, sanzioni se si viola la tracciabilità
Pubblicato il 11 settembre 2015
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Nella seduta del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2015 è stato approvato, in esame preliminare, il testo di un decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012, relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva e del Regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti.
Lo schema di decreto introduce sanzioni per quel che riguarda l’indicazione obbligatoria dell’origine, nonché la leggibilità delle informazioni di origine e denominazione di vendita contenute in etichetta, informazioni che devono essere indicate nell’imballaggio in modo visibile, comprensibile ed in uno stesso campo visivo.
Sanzionata, altresì, la mancata istituzione ed irregolare tenuta del registro di carico e scarico degli oli, registro obbligatorio per tutti coloro che detengono o commercializzano oli ai fini commerciali.
- ItaliaOggi, p. 24 – Multe fino a 18 mila euro per chi bara sull’origine degli oli d’oliva – Chiarello
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