Contrassegno di prodotti diversi dai tabacchi lavorati: codice tributo
Pubblicato il 27 ottobre 2022
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Ai sensi del Dlgs n. 504/1995, come innovato dal Dl n. 228/2021, convertito, a decorrere dal 1° gennaio 2023 la circolazione dei prodotti diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, è legittimata mediante applicazione di appositi contrassegni.
Al fine di effettuare il versamento, mediante il modello “F24 Accise”, delle somme dovute per la fornitura dei suddetti contrassegni, la risoluzione n. 63 del 26 ottobre 2022 dell’Agenzia delle Entrate ha disposto l’istituzione del seguente codice tributo:
- “5481”, denominato “Proventi derivanti dalla fornitura di contrassegni di legittimazione di cui all’articolo 62-quater.1, comma 10, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”.
Compilazione del Mod. F24
L’istituito codice va inserito nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.
Inoltre, dovranno essere indicati:
- nel campo “ente”, la lettera “M”;
- nel campo “provincia”, nessun valore;
- nel campo “codice identificativo”, nessun valore;
- nel campo “rateazione”, nessun valore;
- nel campo “mese”, il mese cui si riferisce il pagamento, nel formato “MM”;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”.
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