Conto economico Riclassificazione componenti straordinari
Pubblicato il 05 luglio 2016
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Il 4 luglio 2016, l'Organismo italiano di contabilità ha pubblicato in consultazione la bozza dei principi contabili OIC 12 relativo a “Composizione e schemi del bilancio d'esercizio”, OIC 13 sulle “Rimanenze” e OIC 28 sul “Patrimonio netto”.
Le bozze dei nuovi documenti riflettono l'attività di aggiornamento dei principi contabili nazionali, che è stata disposta dal Dlgs 139/2015, e che dovrebbe concludersi dopo l'estate con la pubblicazione delle versioni definitive. Intanto, la pubblica consultazione dei suddetti tre principi si concluderà il 5 agosto prossimo (si considereranno le osservazioni pervenute fino al 31 agosto tenendo conto del periodo estivo), mentre le disposizioni in essi contenuti si applicheranno ai bilanci relativi agli esercizi che si avviano dal 1° gennaio 2016 o in data successiva.
OIC 12 Composizioni e schemi del bilancio d'esercizio
Dopo che il Dlgs 139/15 ha eliminato la sezione straordinaria del conto economico, le voci straordinarie di costi e ricavi vengono illustrati nella Nota integrativa.
A partire dai bilanci che iniziano dal 1° gennaio 2016 è, però, necessario ricollocare nel conto economico le voci dei componenti straordinari (proventi, ricavi, costi e oneri di entità o incidenza eccezionali) che nei bilanci precedenti erano iscritti nella sua sezione apposita.
Nel riclassificare le componenti dei ricavi e dei costi è da tenere in considerazione che per alcune di esse è lo stesso standard setter a definire, a priori, un loro precisa collocazione; in altri casi, invece, si rimette facoltà di scelta al redattore del bilancio che – avendo analizzato personalmente la tipologia di evento che ha dato luogo al costo o ricavo straordinario - può individuarne la corretta classificazione.
Per esempio, il redattore può individuare la voce più appropriata dove ricollocare i proventi e gli oneri straordinari nel caso degli oneri relativi a:
- ristrutturazioni aziendali, oneri per il personale, altri accantonamenti a seconda che siano legati ai dipendenti o ad accantonamenti generici;
- plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di natura straordinaria, data la possibilità di riferirle a differenti poste di bilancio (come per esempio, partecipazioni, titoli o magazzino);
- sopravvenienze attive o passive da fatti naturali o estranei alla gestione relativi a furti e ammanchi di beni, a controversie o a rotture di contratti, potendo afferire a beni e fattispecie differenti.
Al contrario, invece, sono sempre da collocare nelle voci A.5) Altri costi e proventi e B14) Oneri diversi di gestione, per esempio, le plusvalenze e minusvalenze da cessione, gli espropri di cespiti od operazioni straordinarie, tranne però il caso in cui si riferiscano a partecipazioni o titoli, in quanto questi ultimi avendo natura finanziaria devono essere iscritti nella lettera C della voce Proventi e oneri finanziari.
La Bozza dell'OIC 12, riguardo alle imposte relative ad esercizi precedenti prevede la distinzione in funzione della loro natura.
OIC 13 Rimanenze
Relativamente alla voce rimanenze, il Dlgs 139/2015 ha sostituito, nell'articolo 2423-bis del Codice civile, il principio della “funzione economica” con quello della “sostanza economica” rinviando a livello pratico alle disposizioni della legge e dei principi contabili, che già se ne occupavano.
Con la rivisitazione del principio contabile OIC 13, si sono volute così aggiornare le disposizioni relative, in primo luogo, alla determinazione del valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato con il quale confrontare il costo ai fini della valutazione delle rimanenze di materie prime e sussidiarie. Di fatto, però, la modifica apportata a livello legislativo non ha cambiato la sostanza della contabilizzazione che continua a seguire le precedenti regole contabili.
Pertanto secondo l'OIC 13 - Rimanenze, nella rilevazione iniziale si deve adottare il principio della sostanza economica, con la conseguenza che nel caso in cui la data di trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti non coincidesse con la data di trasferimento del titolo di proprietà degli stessi, prevale la prima.
OIC 28 Patrimonio netto
Nella versione in bozza del nuovo principio OIC 28 – Patrimonio netto è previsto, a seguito delle novità dettate dall'articolo 2357 ter Codice civile, che l'acquisto o la vendita di azioni proprie deve considerarsi come un decremento o incremento del patrimonio netto. Pertanto, le eventuali differenze tra il valore contabile della riserva negativa per azioni proprie e il valore di realizzo delle azioni alienate deve essere imputata direttamente a patrimonio netto.
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