Conto corrente e interessi illegittimi. Ripetibile soltanto la somma indebitamente pagata

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Per i giudici di Cassazione – sentenza n. 798 del 15 gennaio 2013 – l’annotazione sul conto di una posta di interessi illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della banca, con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell’addebito si basa ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha avuto ancora luogo.

Di pagamento – conclude la Corte – “potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all’atto della chiusura del conto”.
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