Continuità dell'attività di avvocato desumibile anche sulla base di elementi diversi dal reddito

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I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 4584 del 26 febbraio 2014, hanno respinto il ricorso presentato dalla Cassa forense contro il provvedimento di merito che aveva riconosciuto ad un avvocato che aveva temporaneamente svolto la propria attività all'estero versando, comunque, i contributi all'ente di previdenza, il diritto di vedersi conteggiato, ai fini contributivi, anche il periodo trascorso all'estero durante il quale non aveva dichiarato alcun reddito al Fisco italiano assolvendo, però, i suoi obblighi tributari nell'altro Paese.

A fronte delle doglianze avanzate dalla Cassa forense, secondo la quale il riconoscimento delle prestazioni previdenziali ai fini della pensione di vecchiaia era subordinato al requisito della continuità, accertabile solo in base al reddito prodotto, la Suprema corte ha per contro sottolineato che la continuità professionale dell'avvocato poteva essere desunta anche da elementi diversi, quali, nella specie, lo svolgimento effettivo della professione e il pagamento dei contributi.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 25 - Attività «continua», prova extra-reddito - Maciocchi

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