Conta il presupposto sostanziale per l'agevolazione prima casa

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La sentenza n. 26740, del 29 novembre 2013, della Corte di Cassazione stabilisce che l'agevolazione prima casa spetta all'acquirente che svolge la propria attività lavorativa nel comune dove è ubicata l'abitazione. Indipendentemente dal fatto che, al momento dell'acquisto, la richiesta dell'agevolazione si sia basata sull'intenzione dell'acquirente di trasferire in quel comune la propria residenza entro 18 mesi dal rogito, intenzione non concretizzata in seguito.

E' evidenziato dai giudici della Corte il principio secondo il quale il contribuente possa far valere più criteri concorrenti per ottenere un unico trattamento agevolato richiesto, anche se inespressi nel contratto. Come nel caso in esame, dove l'agevolazione viene riconosciuta anche per un fatto sostanziale non manifestamente dichiarato e non su un proposito formale dichiarato da chi acquista l'immobile.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 22 - Il lavoro salva l'agevolazione - Busani

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