Consumatore irreperibile? Azione davanti al giudice dell'ultimo domicilio

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La Corte di giustizia, con la sentenza del 17 novembre 2011 pronunciata relativamente alla causa C-327/10, ha spiegato che in presenza di liti che coinvolgano il consumatore ed in cui quest'ultimo risulti irreperibile, è possibile dar corso all'azione giudiziaria nel paese dove risulta l'ultimo domicilio comunicato o comunque conosciuto.

Ciò in funzione del Regolamento (CE) del Consiglio n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il quale - spiegano i giudici europei - “non osta all’applicazione di una disposizione del diritto processuale interno dello Stato membro che, allo scopo di evitare una situazione di diniego di giustizia, consente di svolgere un procedimento nei confronti e in assenza di una persona di cui non sia noto il domicilio, ove il giudice investito della controversia si sia assicurato, prima di pronunciarsi sulla stessa, che siano state condotte tutte le indagini richieste dei principi di diligenza e di buona fede per rintracciare il convenuto”.
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