Consulta: la norma che incrimina lo Stalking non è indeterminata

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La Corte costituzionale, con la sentenza n. 172 dell'11 giugno 2014, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, con riferimento all'articolo 612-bis del Codice penale, per asserita violazione dell'articolo 25, secondo comma, della Costituzione.

La disposizione citata, che punisce il reato di stalking, era stata impugnata dai giudici remittenti per non definire in modo “sufficientemente determinato il minimum della condotta intrusiva temporalmente necessaria e sufficiente affinché possa dirsi integrata la persecuzione penalmente rilevante”.

Enunciato con significato chiaro, intelligibile e preciso

Il fatto che il legislatore, nel definire le condotte e gli eventi, abbia fatto ricorso a una enunciazione sintetica della norma incriminatrice – si legge nel testo della decisione della Consulta – e non abbia adottato, invece, una tecnica analitica di enumerazione dei comportamenti sanzionati, “non comporta, di per sé, un vizio di indeterminatezza, purché attraverso l'interpretazione integrata, sistemica e teleologica, si pervenga alla individuazione di un significato chiaro, intelligibile e preciso dell'enunciato”.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 48 - Stalking, definita senza incertezza la condotta penale – G. Ne.

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