Consulta: esecuzione della pena legittimamente differita
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 24 ottobre 2009
Condividi l'articolo:
Con sentenza n. 264 del 2009, la Consulta si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Palermo con riferimento all'art. 146, primo comma, numero 3), c.p. in quanto ritenuto in contrasto con gli articoli 2, 3, 27, primo e terzo comma, della Costituzione.
Secondo i giudici della Suprema Corte, la norma in oggetto, che prevede il differimento dell'esecuzione della pena per i malati di Aids, non è da considerare incostituzionale in quanto “non individua una particolare categoria di persone rispetto alle quali l'incompatibilità con lo stato di detenzione è presunta ex lege, ma affida al giudice il compito di verificare in concreto se, ai fini dell'esecuzione della pena, le effettive condizioni di salute del condannato, per lo stadio estremo al quale è oramai pervenuta la malattia, siano o meno compatibili con lo stato detentivo”.
Secondo i giudici della Suprema Corte, la norma in oggetto, che prevede il differimento dell'esecuzione della pena per i malati di Aids, non è da considerare incostituzionale in quanto “non individua una particolare categoria di persone rispetto alle quali l'incompatibilità con lo stato di detenzione è presunta ex lege, ma affida al giudice il compito di verificare in concreto se, ai fini dell'esecuzione della pena, le effettive condizioni di salute del condannato, per lo stadio estremo al quale è oramai pervenuta la malattia, siano o meno compatibili con lo stato detentivo”.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: