Consulenza Mifid esente da imposta

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Esaminando il regime Iva applicabile ai servizi di consulenza in materia di investimenti (art. 1, comma 5-septies, Dlgs 58/98), l’Amministrazione finanziaria (ris.343/E/2008) ribadisce che sono esenti da Iva, analogamente alle intermediazioni, i servizi di consulenza finanziaria regolati dalla direttiva Mifid. Si esclude, cioè, che tali servizi possano rientrare nella definizione di operazioni accessorie e, per tali ragioni, usufruire dell’esenzione prevista per le attività finanziarie cui si riferiscono. Dal momento che la direttiva Mifid ha incluso espressamente la consulenza fra i servizi di investimento, l’attività deve essere inquadrata nell’ambito dell’intermediazione svolta da un soggetto abilitato nell’ambito della proposta di investimento al cliente. Di conseguenza, nel caso in cui la consulenza è strettamente connessa ad un’operazione di negoziazione troverà applicazione l’esenzione prevista dal Dpr 633/72, all’articolo 109, n. 9.
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