Consulenti al giudizio della Ue

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europea sottopone all’esame della Corte di Giustizia europea la riserva sui cedolini per le imprese con meno di 250 addetti (causa C-365/2006). Già in passato Bruxelles aveva affrontato l’argomento esaminando la natura delle prestazioni e l’obbligo di iscrizione. di Giustizia Ue, con la causa C-79/01 (sentenza Patroll), infatti, ha ritenuto che la normativa italiana che disciplina la composizione e il mercato dei criteri di elaborazione dati (Ced) è contraria agli articoli 43 e 49 del Trattato, su libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi. E’ cioè ritenuto contrario alla disciplina europea il vincolo per il calcolo e la stampa dei cedolini paga. Secondo , tale attività di elaborazione e stampa è un compito puramente esecutivo che non richiede qualifiche professionali specifiche. Perciò le imprese con meno di 250 dipendenti possono avvalersi solo di Ced costituiti da consulenti del lavoro e cioè affidare tali attività a centri esterni di elaborazione dati composti esclusivamente da persone iscritte a un determinato Albo professionale in quello Stato. Di fatto, la stessa normativa permette alle imprese con più di 250 dipendenti di avvalersi di Ced assistiti da uno o più consulenti del lavoro. I compiti di elaborazione non possono essere più complessi qualora il numero di dipendenti aumenti. Perciò di giustizia europea ha concluso che la normativa va oltre quanto necessario ai fini della tutela dei lavoratori.

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