Consolidato fiscale e cessione credito IVA. Doppio visto
Pubblicato il 02 ottobre 2024
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L'Agenzia delle Entrate è stata interpellata su una questione riguardante la cessione del credito IVA nel consolidato fiscale nazionale e gli obblighi di visto di conformità nelle dichiarazioni.
Le precisazioni sono contenute nella risposta delle Entrate n. 190 espressa il 1° ottobre 2024.
Consolidato: cessione dei crediti Iva
Un ente, operante in Italia attraverso una stabile organizzazione, a partire dal 2005, ha aderito al regime di consolidato fiscale nazionale. Le società controllate aderenti a questo regime intendono trasferire le loro eccedenze di credito IVA all'entità consolidante, entro il limite di 2 milioni di euro annui, per il pagamento dell'IRES del consolidato fiscale nazionale.
In merito agli obblighi dichiarativi, il richiedente, facendo riferimento ai chiarimenti forniti dalla circolare del 20 dicembre 2004, n. 53/E, e dalle risposte ad interpello n. 543 del 3 novembre 2022 e n. 220 del 22 febbraio 2023, evidenzia che le eccedenze di credito IVA, destinate alla compensazione con l'IRES del gruppo, verranno indicate nella dichiarazione IVA annuale del 2025 per il periodo fiscale del 2024 e in quelle successive, così come nelle dichiarazioni annuali del consolidato fiscale nazionale per gli stessi periodi fiscali.
Sulla base di quanto premesso, il richiedente sollecita delucidazioni sull'obbligo di apporre il visto di conformità sulla dichiarazione o istanza che contiene l'eccedenza di credito IVA da compensare.
Inoltre, si richiedono chiarimenti sul calcolo del termine di dieci giorni successivi alla presentazione della dichiarazione, termine dopo il quale le eccedenze di credito IVA possono essere compensate: va conteggiato dalla data di presentazione della dichiarazione IVA della società consolidata o dalla presentazione della dichiarazione del consolidato fiscale nazionale (CNM)?
Cessione dei crediti Iva nel consolidato e visto di conformità
Secondo le disposizioni dell'art. 7, comma 1, lett. b), del decreto ministeriale del 1° marzo 2018, ogni società partecipante al consolidato è autorizzata a trasferire, per scopi di compensazione con l'IRES del gruppo fiscale, i crediti fiscalmente compensabili.
Durante il consolidato, quindi, le società partecipanti possono cedere alla società consolidante crediti fiscali fino all'importo dell'IRES dovuto, sia come saldo che come acconto, riportato nella dichiarazione dei redditi del consolidato. Tuttavia, l'importo trasferito non deve superare il limite di 2 milioni di euro, come stabilito dall'art. 34 della Legge 388/2000.
Per la compensazione orizzontale del credito IVA in questione, ricorda la risposta n. 190 del 1° ottobre 2024, i contribuenti che desiderano compensare crediti annuali o periodici dell'IVA per importi che superano i 5.000 euro all'anno sono tenuti a ottenere l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione o sulla richiesta che evidenzia il credito.
Come alternativa, la dichiarazione o la richiesta deve essere firmata non solo dai soggetti specificati nell'articolo 1, comma 4, del regolamento del DPR 322/98 (dal rappresentante legale o da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto), ma anche da quelli menzionati nell'articolo 1, comma 5, dello stesso regolamento, ossia dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione. Questo si applica ai contribuenti sui quali è effettuato il controllo contabile previsto dall'art. 2409-bis del codice civile, il quale conferma l'avvenuta verifica secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, del regolamento emesso con decreto del Ministro delle finanze il 31 maggio 1999, n. 164.
Dunque, nel caso in questione, il visto di conformità, che serve a verificare l'accuratezza dei dati presentati nelle dichiarazioni rispetto alla documentazione e ai risultati delle registrazioni contabili, così come la coerenza di queste ultime con la documentazione contabile corrispondente, deve essere applicato:
- sulla dichiarazione annuale IVA delle società che cedono l'eccedenza di credito IVA,
- sulla dichiarazione del consolidato fiscale nazionale, modello CNM, preparata dalla società consolidante che intende utilizzare tali crediti per la compensazione.
Infatti, è proprio su queste dichiarazioni che si effettueranno i controlli relativi ai crediti trasferiti, assicurandosi che il loro passaggio e l'uso in compensazione avvengano conformemente ai criteri e ai limiti stabiliti dalla normativa.
Invece, per quanto riguarda i crediti IVA trasferiti, non è necessario apporre un ulteriore visto di conformità sulla dichiarazione annuale per le imposte dirette delle società consolidate, poiché l'inserimento di tali crediti nel quadro GN ha uno scopo meramente riassuntivo ed espositivo.
Utilizzo in compensazione: calcolo
Il periodo di dieci giorni, al termine del quale è permesso utilizzare la compensazione, si calcola a partire dalla data in cui viene presentata la dichiarazione annuale IVA della società consolidata, momento in cui si verifica l'eccedenza di credito IVA compensabile.
Una volta trascorso questo lasso di tempo, le eccedenze di credito possono essere utilizzate per la compensazione dalla società consolidante, anche se il modello CNM non è stato ancora presentato.
Naturalmente, gli importi indicati successivamente devono corrispondere a quelli trasferiti dalle società consolidate e, nel caso in cui la consolidante utilizzi un ammontare di credito superiore a quello legittimo, tale eccedenza sarà soggetta a recupero insieme all'applicazione delle sanzioni applicabili.
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