Consigli notarili nell’esercizio della funzione disciplinare: esenti dalle regole Antitrust
Pubblicato il 17 aprile 2018
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Le norme di tutela della concorrenza e del mercato non si applicano ai Consigli notarili che assumono l’iniziativa disciplinare, in quanto, limitatamente all’esercizio della vigilanza, essi non regolano i servizi offerti sul mercato, ma esercitano prerogative tipiche dei poteri pubblici.
In particolare, quando gli organi del Consiglio notarile “esercitano la funzione disciplinare, non regolano l’attività economica svolta dai notai nell’offrire servizi sul mercato, ma, con prerogative tipiche dei pubblici poteri, adempiono, in sostanza, a una funzione sociale fondata sul principio di solidarietà”.
E’ quanto precisato dalla Corte d’appello di Milano, nel testo dell’ordinanza pronunciata, il 14 marzo 2018, relativamente alla causa R.G. 1168/2017.
La Corte milanese, in proposito, ha fatto riferimento alla modifica normativa che la Legge di bilancio 2018 ha operato nei confronti della disciplina notarile, introducendo, specificamente, il comma 1-bis all’articolo 93-ter della Legge notarile, secondo cui, agli atti funzionali al promovimento del procedimento disciplinare, si applica l’articolo 8, comma 2 della Legge n. 287/1990.
Orbene, ai sensi di questa ultima previsione, le disposizioni (sul divieto di intese anticoncorrenziali, sull’abuso di posizione dominante e sul controllo delle concertazioni) “non si applicano alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati”.
Esenzione dal potere di intervento sanzionatorio dell’AGCM
E l’esenzione dall’applicazione diretta delle regole antitrust e dal potere di intervento sanzionatorio dell’AGCM concerne proprio gli atti funzionali al promovimento del procedimento disciplinare.
Del resto – viene ricordato – con riferimento alle attività degli ordini professionali forensi, la sentenza della Corte di giustizia sul caso C-309/99, aveva già chiarito che è nella piena discrezionalità del legislatore la scelta di attribuire ad un’associazione professionale “poteri normativi” di carattere pubblico, “in quanto tali esentati dall’applicazione diretta delle norme in materia di concorrenza e libera circolazione”.
Con la novella legislativa - precisa la Corte - si è inteso esplicitare questa scelta proprio a mezzo del ricordato rinvio all’articolo 8, comma 2 della Legge Antitrust.
I principi della concorrenza e del mercato, quindi, devono ritenersi inapplicabili agli organi del Consiglio notarile nel momento in cui esercitano la funzione disciplinare.
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