Congedo per cure agli invalidi, il trattamento
Pubblicato il 09 novembre 2020
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La presentazione della pubblicazione di una guida INPS, volta ad illustrare le principali misure a tutela dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, rappresenta l’occasione per parlare del c.d. Congedo per cure agli invalidi.
Ai sensi dell’art 7 del D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119, gli invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento (50%) possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure, per un periodo non superiore a trenta giorni all’anno.
In merito, occorre chiarire che:
- il riferimento è all’anno solare;
- che tale periodo non rientra nel c.d. comporto.
Trattamento economico
Tuttavia chi scrive vuole evidenziare che, nel caso di specie, giusta la risposta all’interpello n. 10 dell’8 marzo 2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha evidenziato che l’art. 7 del Decreto Legislativo n. 119/2011ha stabilito che, durante la fruizione del congedo, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia.
In base a tale ultima previsione, il Ministero ha ritenuto che il recepimento normativo afferisca esclusivamente al meccanismo del computo dell’indennità, la quale comunque continua ad essere sostenuta dal datore di lavoro e non dall’Istituto previdenziale (INPS), in linea con l’interpretazione fornita sotto la vigenza della precedente disciplina (cfr. risposta ad interpello del 5 dicembre 2006).
D’altra parte, l’art. 23 della Legge n. 183/2010, che ha delegato il Governo all’emanazione di quello che sarebbe stato il D.Lgs. n. 119/2011, aveva peraltro espresso l’esigenza di non gravare di ulteriori oneri il bilancio pubblico, così rafforzando l’ipotesi interpretativa esposta.
Unico episodio morboso
Per quanto concerne un ulteriore quesito, il Ministero ritiene possibile intendere la fruizione frazionata dei permessi come un solo episodio morboso di carattere continuativo, ai fini della corretta determinazione del trattamento economico corrispondente, in quanto connesso alla medesima infermità invalidante riconosciuta.
Come chiederlo e come giustificarlo?
Per ottenere il c.d. congedo per cure agli invalidi, il lavoratore deve:
- presentare richiesta scritta al proprio datore di lavoro;
- accompagnare la propria richiesta con quella del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta (si ritiene che basti anche un semplice riferimento all'infermità invalidante riconosciuta, senza alcun bisogno di entrarci nello specifico).
Alla fine del congedo occorrerà, però, che il lavoratore subordinato, documenti, in maniera idonea, l'avvenuta sottoposizione alle cure.
In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza può essere prodotta anche una sola attestazione cumulativa.
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