Congedo parentale e malattia dei figli: cosa cambia con la legge di Bilancio 2026

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L’articolo 50 del disegno di legge di Bilancio per il 2026 introduce un insieme di modifiche alla disciplina dei congedi parentali e del congedo per malattia dei figli minori (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), al fine di rafforzare gli strumenti a sostegno della genitorialità, della conciliazione tra vita lavorativa e vita privata, e della permanenza nel mercato del lavoro.

Congedo parentale: disciplina fino al 31 dicembre 2025

Attualmente e fino al 31 dicembre 2025 (se dovessero entrare in vigore le modifiche previste dalla Manovra 2026), la disciplina del congedo parentale per lavoratrici/lavoratori dipendenti (art. 32 e ss. del D.Lgs. 151/2001) prevede, in sintesi, che:

  • il congedo parentale spetta ai genitori entro i primi 12 anni di vita del bambino (o entro 12 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento);
  • il periodo massimo complessivo tra i due genitori è di 10 mesi, elevabili a 11 mesi se il padre lavoratore si astiene per almeno 3 mesi.
  • la madre lavoratrice ha diritto fino a 6 mesi (continuativi o frazionati), il padre lavoratore fino a 6 mesi (o 7 se con requisito) e il genitore solo fino a 11 mesi.

Con riguardo ai periodi indennizzabili, la disciplina attuale, come modificata dalle ultime leggi di Bilancio (leggi di bilancio 2023, 2024 e 2025), è la seguente.

Entro il dodicesimo anno di età del figlio, o entro 12 anni dall’ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o affidamento, i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto complessivamente a 9 mesi di congedo parentale indennizzato, fruibili in modo continuativo o frazionato.

In particolare, alla madre spettano 3 mesi di congedo indennizzabili, non trasferibili all’altro genitore; allo stesso modo, anche al padre spettano 3 mesi di congedo indennizzabili, anch’essi non trasferibili. A questi si aggiunge un ulteriore periodo di 3 mesi, fruibile in alternativa tra i due genitori, per un totale di 9 mesi complessivi di congedo parentale con diritto all’indennità.

L’indennità ordinaria prevista per tali periodi è pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione percepita nel mese precedente l’inizio del congedo. Tale indennità spetta anche al genitore solo, per la durata complessiva di 9 mesi.

Per eventuali periodi di congedo aggiuntivi rispetto ai 9 mesi indennizzati, l’indennità del 30% è riconosciuta solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.

Le più recenti Leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025 hanno introdotto una maggiorazione dell’indennità dal 30% all’80% della retribuzione media giornaliera, senza però incrementare la durata complessiva del congedo. In altre parole, il beneficio economico riguarda esclusivamente una quota dei mesi già spettanti e non comporta l’aggiunta di ulteriori mesi di congedo.

In particolare:

  • dal 1° gennaio 2023, un mese di congedo con indennità all’80%;
  • dal 1° gennaio 2024, due mesi indennizzabili all’80%;
  • dal 1° gennaio 2025, la maggiorazione si estende a tre mesi complessivi.

Tali mesi di congedo possono essere fruiti in modalità ripartita tra i genitori o da uno solo di essi, purché il figlio abbia meno di 6 anni (o siano trascorsi meno di 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).

L’indennità maggiorata all’80% spetta anche al genitore solo.

Congedo parentale: disciplina dal 1° gennaio 2026

L’articolo 50 del disegno di legge di Bilancio 2026 interviene sul D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 con l’obiettivo di rafforzare il quadro delle tutele per i genitori lavoratori.

Con una modifica di sistema, la Manovra 2026 eleva da 12 a 14 anni il limite di età del figlio entro cui i genitori possono esercitare il diritto al congedo parentale.

Le modifiche interessano i seguenti articoli del Testo unico maternità e paternità:

Riferimento normativo

Contenuto della modifica

Articolo 32, comma 1

Estensione del diritto di ciascun genitore di astenersi dal lavoro fino ai primi 14 anni di vita del bambino, in luogo dei precedenti 12.

Articolo 33, comma 1

Estensione della possibilità di fruire del prolungamento del congedo parentale per l’assistenza a figli con disabilità grave fino al compimento del 14° anno di età.

Articolo 34, commi 1 e 3

Estensione dell’indennizzabilità dei periodi di congedo parentale fino al 14° anno di vita del figlio.

Articolo 36, commi 2 e 3

Analoga estensione del periodo di fruizione per i genitori adottivi o affidatari, che potranno utilizzare il congedo entro 14 anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre la maggiore età.

In buona sostanza, il legislatore amplia la finestra temporale di tutela riconosciuta ai genitori, estendendo il periodo entro il quale è possibile esercitare il diritto di astenersi dal lavoro per la cura dei figli.

Tuttavia, l’intervento non modifica i limiti di fruizione individuali e complessivi già previsti per ciascun genitore lavoratore, né comporta l’introduzione di ulteriori mesi di congedo parentale indennizzato.

L’obiettivo della riforma è dunque quello di rafforzare la tutela temporale, senza incidere sulla quantità complessiva dei benefici economici o sui periodi massimi di congedo già stabiliti dalla normativa vigente.

Congedo per malattia del figlio fino al 31 dicembre 2025

La disciplina vigente fino al 31 dicembre 2025 riconosce al lavoratore dipendente il diritto, in alternativa all’altro genitore anch’esso lavoratore subordinato, ad assentarsi dal lavoro per assistere il figlio malato, anche se adottivo o affidato, secondo le seguenti modalità:

  • per figli di età non superiore a 3 anni, il diritto di astensione è riconosciuto per tutta la durata della malattia del bambino;
  • per figli di età compresa tra 3 e 8 anni, è possibile assentarsi per un massimo di 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun figlio.

L’assenza dal lavoro dovuta a malattia del figlio non è soggetta ai controlli sanitari previsti per la malattia del lavoratore, poiché non riguarda lo stato di salute del dipendente.

Congedo per malattia del figlio dal 1° gennaio 2026

L’articolo 50 del disegno di legge di Bilancio 2026 introduce due modifiche sostanziali:

  1. il raddoppio del periodo massimo di assenza annuale riconosciuto al genitore per assistere il figlio malato che abbia compiuto i tre anni di età. In pratica, ciascun genitore potrà ora fruire fino a 10 giorni lavorativi all’anno, in alternativa all’altro genitore, per far fronte a situazioni di malattia del minore;
  2. l’estensione da 8 a 14 anni del limite di età del figlio entro il quale il genitore può usufruire del congedo per malattia del figlio.

 

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