Congedi parentali anche alla mamma lavoratrice agricola che abbia fruito del congedo di maternità

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Perché venga riconosciuto, in favore delle lavoratrici agricole con contratto a tempo determinato, il congedo parentale previsto dall’art. 32 del. D.lgs. 151 del 2001, “il requisito della iscrizione negli elenchi nominativi, di cui all’art. 7 della legge n. 83 del 1970, per almeno cinquantuno giornate dell’anno precedente, deve intendersi realizzato, in virtù di un’interpretazione delle predette disposizioni tendente alla piena attuazione della tutela garantita dall’art. 31 Cost., anche nell’ipotesi in cui la lavoratrice, nel predetto anno, non abbia prestato attività lavorativa ma abbia fruito del congedo per maternità per astensione obbligatoria dal lavoro”.

E' quanto affermato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 24631 del 23 novembre 2009.
Anche in
  • ItaliaOggi7 – Avvocati Oggi, p. VI – La maternità non frena i congedi - Alberici

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