Confisca per equivalente ex D. Lgs. 231. Valutazione del periculum limitata alla confiscabilità

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I giudici di Cassazione – sentenza n. 19051 del 2 maggio 2013 – hanno spiegato che per disporre la confisca per equivalente devono ricorrere i seguenti presupposti:

- impossibilità di procedere alla confisca diretta del prezzo o del profitto;

- equivalenza di valore tra i beni confiscati e il prezzo o il profitto derivante dal reato.

Ne consegue che, da tale punto di vista, non sussiste alcuna differenza con la confisca per equivalente regolamentata nel codice penale: il relativo fondamento e limite è sempre costituito dal vantaggio tratto dal reato e prescinde dalla pericolosità derivante dalla res, in quanto non è commisurata né alla colpevolezza dell’autore del reato, né alla gravità della condotta, avendo come obiettivo quello di impedire al colpevole di garantirsi le utilità ottenute attraverso la sua condotta. Così, una volta accertata la sussistenza dei presupposti anche la confisca per equivalente di cui agli articoli 53 e 19 del Decreto legislativo n. 231/2001, ha natura obbligatoria.

E nel caso di sequestro preventivo per equivalente, funzionale alla confisca obbligatoria, la valutazione in ordine al periculum è limitata alla sola verifica della stessa confiscabilità del bene, ben potendo essere disposto, nell’ipotesi di fallimento della società, anche senza una preventiva valutazione tra le ragioni del provvedimento e quelle dei creditori.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 18 - La confisca prevale sul fallimento - P. Mac.

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