Confermati i limiti di accesso alle professioni

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L’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012 prevede che, per quel che riguarda l’accesso agli albi professionali, rimangono immutati i limiti derivanti da:

- condanne penali;
- provvedimenti disciplinari irrevocabili;
- altri motivi imperativi di interesse generale.

Si ritiene, in particolare, che detto ultimo punto ricomprenda tutte le ipotesi in cui i singoli ordinamenti professionali o le leggi speciali prevedono incompatibilità per motivi di interesse generale.

Così, con riferimento alla professione legale, sono da considerare confermati i limiti relativi all’esercizio della professione per i pubblici dipendenti in regime di part time con titolo di avvocato.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 19 – Resta il veto agli avvocati part time – Saporito

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