Confermata la sanzione disciplinare per l'avvocato che promuove la causa dinanzi al giudice sbagliato

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Con sentenza n. 20773 depositata lo scorso 7 ottobre, le Sezioni unite di Cassazione hanno rigettato il ricorso presentato da un legale avverso la sanzione disciplinare confermatagli dal Consiglio nazionale forense per aver mancato di competenza e diligenza professionale avendo promosso una causa riguardante la cessazione del rapporto di lavoro tra il suo assistito e la Banca d'Italia dinanzi al Tribunale ordinario anziché al competente giudice amministrativo; lo stesso, poiché aveva insistito su tale iniziativa nonostante l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla controparte, aveva esposto il cliente al pagamento delle spese processuali. 

L'avvocato, appellandosi al criterio della prevenzione, lamentava un difetto di competenza del Consiglio dell'ordine bolognese che, in origine, gli aveva irrogato la sanzione contestata sostenendo che sulla medesima vicenda si era già pronunciato il Consiglio dell'Ordine di Palermo archiviando la relativa denuncia disciplinare.

I giudici di Cassazione hanno tuttavia evidenziato come l'indicato criterio di prevenzione non fosse nella specie operante in quanto i due procedimenti in esame avevano riguardato due avvocati diversi e, conseguentemente, non poteva essersi concretizzata alcuna violazione del principio del ne bis in idem.
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