Confermata la condanna per smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione

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Con sentenza n. 13717/2011, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso presentato da un uomo che era stato ritenuto colpevole, dai giudici di merito, del reato di smaltimento di rifiuti non pericolosi senza la prescritta autorizzazione.

L'imputato aveva impugnato la sentenza di fonte ai giudici di legittimità lamentando un'erronea applicazione della legge penale sull'assunto che la condotta posta in essere non integrava il fatto così come contestato bensì il deposito mediante reinterro di terre e rocce da scavo assoggettate allo speciale regime previsto dall'articolo 185 del Decreto Legislativo n. 152/2006, utilizzabile secondo le speciali procedure previste dal medesimo articolo e nel caso in esame scrupolosamente osservate.

La Suprema corte, sul punto, ha spiegato che “perché possa parlarsi di terre e rocce da scavo assoggettate a speciale regime derogatorio dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 186), deve trattarsi di materiale naturale estratto dal terreno o costituito da roccia naturale, mentre é evidente che materiale di altra natura (come quello proveniente da demolizione) in quanto avente per oggetto un manufatto costituito dall'uomo - e dunque non naturale - va ricompresso nell'ambito dei rifiuti per la cui gestione occorre una specifica autorizzazione nella specie mai posseduta”.

Per i giudici di legittimità, in definitiva, il Tribunale aveva correttamente ritenuto che, nella specie, si trattasse di materiale di natura del tutto diversa dalle terre e/o rocce da scavo.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 37 - La terra è di scavo solo se il materiale è tutto naturale - Giampietro

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