Confermata la cancellazione dall'albo avvocati del pubblico dipendente part-time

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La Corte di cassazione, Sezioni unite civili, con sentenza n. 27266 depositata il 5 dicembre 2013, ha respinto il ricorso presentato da un dipendente ministeriale a tempo parziale a cui il Consiglio nazionale forense aveva confermato la cancellazione dall'Albo degli avvocati di Rieti per incompatibilità in considerazione del divieto di svolgimento della professione forense per i pubblici dipendenti part-time ex Legge n. 339/2003.

A fronte del corposo ricorso presentato dal ricorrente, il Supremo collegio di legittimità ha ritenuto di dover confermare quanto statuito dal Cnf evidenziando come, in primo luogo, dovesse escludersi che la disciplina introdotta dalla legge n. 339/2003 potesse ritenersi abrogata per effetto delle norme sopravvenute di cui al Decreto Legge 13-8-2011 n. 138 e D. P. R. 7-8-2012 n. 137, che introducono i principi ispiratori delle attività economiche private e delle attività professionali regolamentate; senza contare che – continua la Corte - la successiva legge n. 247/2012 contenente la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, ancorché non suscettibile di efficacia immediata, “conferma l'operatività delle disposizioni che sanciscono l'incompatibilità tra impiego pubblico e professione forense”.

Infine, sul possibile contrasto della legge n. 339 del 2003 con le norme comunitarie, la Cassazione ha ricordato come la Corte di Giustizia dell'Unione europea si fosse già pronunciata, rispondendo alla questione pregiudiziale sollevata dal Giudice di Pace di Cortona nel 2009, affermando che “gli artt. 3 n. 1 lett. g) CE, 4 CE, 10 CE, 81 CE e 98 CE non ostano ad una normativa nazionale che neghi ai dipendenti pubblici impiegati in una relazione di lavoro a tempo parziale l'esercizio della professione di avvocato, anche qualora siano in possesso dell'apposita abilitazione, disponendo la loro cancellazione dall'albo degli avvocati”.
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