Confermata la calunnia per chi simula lo smarrimento di assegni

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La Corte di cassazione, con sentenza n. 23273 del 2010, ha confermato la condanna per calunnia impartita dai giudici dei gradi precedenti nei confronti di un uomo che aveva denunciato falsamente lo smarrimento di assegni bancari consegnandoli, poi, ad un terzo al fine di restituire prestiti ricevuti e per saldare prestazioni professionali.

Mentre la difesa dell'imputato sosteneva l'assenza, nella condotta di specie, dell'elemento psicologico del reato, in quanto non vi era certezza che la denuncia fosse finalizzata a incolpare qualcuno di ricettazione, i giudici di Cassazione hanno spiegato che la falsa denuncia di smarrimento degli assegni “attribuisce, sicuramente, al legittimo portatore che lo negozi l'appropriazione o l'impossessamento o la ricezione illecita e comunque l'utilizzazione indebita di tali assegni”. E chi presenta la falsa denuncia – continua la Corte - “non può non sapere che, chi girerà o presenterà all'incasso il titolo in buona fede, potrà essere perseguibile d'ufficio per furto aggravato o per ricettazione”.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 9 - La falsa denuncia integra la calunnia – St. Ro.

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