Conferimento ramo d’azienda, elusivo il pagamento in azioni

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La Corte di Cassazione ha esaminato, con la sentenza n. 8655/2015, la fattispecie di un conferimento di ramo d’azienda, costituito da immobili, contratti di locazione e passività riferibili al personale, liquidato mediante azioni di nuova emissione della società conferitaria.

L'operazione posta in essere da due istituti di credito per un corrispettivo ingente, attraverso una serie di operazioni intermedie, aveva portato in definitiva all'effettiva cessione del ramo aziendale.

Trattandosi di un’operazione complessa, che ricomprende nel suo ambito immobili strumentali, trasferimento di beni e diritti diversi da quelli immobiliari, compreso l'avviamento, l’applicazione dell’imposta di registro nella corretta misura (proporzionale o fissa a seconda dei casi) doveva avvenire in base alla singola fattispecie esaminata. L’applicazione non corretta dell’imposta suddetta ha invece generato un notevole risparmio d’imposta, trattandosi di una operazione di ammontare consistente.

Per tali ragioni, i Supremi giudici hanno sostenuto che si deve tenere conto delle disposizioni contenute nell'art. 20 del TUIR, secondo le quali “l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”.

Ne deriva che è da considerare elusivo dell'imposta di registro il conferimento di azienda pagato in azioni e per applicare correttamente il tributo è necessario verificare gli interessi effettivamente perseguiti dai contraenti e la causa del contratto. Se il fine ultimo dell’operazione è la cessione d’azienda e non il conferimento di azioni, come invece risulta dal modo in cui è stata impostata l’intera operazione, l’aliquota esatta dell’imposta di registro da applicare è quella proporzionale e non fissa.
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