Conferimento d’azienda. Tobin tax esclusa per “le operazioni successive”

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Conferimento d’azienda. Tobin tax esclusa per “le operazioni successive”

Escluso dall’applicazione dell’Imposta sulle transazioni finanziarie (FTT) l’atto di conferimento che non abbia consentito alla società conferitaria di raggiungere la maggioranza dei diritto di voto delle società oggetto di conferimento di partecipazioni societarie, in quanto tale operazione rientra tra le cosiddette “operazioni successive”. La stessa imposta, invece, è dovuta per le operazioni di ristrutturazione in cui il corrispettivo per l’acquisto è rappresentato da valori mobiliari diversi dai titoli rappresentativi del capitale della società acquirente.

Questa la conclusione a cui giunge l’Amministrazione finanziaria con la risposta ad interpello n. 417 del 18 giugno 2021.

L’Agenzia analizza una complessa operazione di riorganizzazione aziendale che si è articolata lungo due direttrici:

  • il conferimento e la vendita di partecipazioni dalla società capogruppo ad una società del gruppo Alfa, al termine del quale la capogruppo riceveva una partecipazione pari al 70% di Alfa;

  • il conferimento e la vendita di partecipazioni da una ulteriore società Gamma alla stessa Alfa, a seguito dei quali Gamma ha ricevuto in contropartita una partecipazione pari al 30% di Alfa.

La società istante chiedeva chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell'Imposta sulle transazioni finanziarie (cosiddetta Financial Transaction Tax, ovvero "FTT") di cui all'art. 1 comma 491 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 ("Legge di Stabilità 2013"), relativamente ai predetti conferimenti e vendite di partecipazioni.

Imposta sulle transazioni finanziarie, la normativa

L’Agenzia ricorda che con l'articolo 1, commi da 491 a 500, della Legge di stabilità 2013 è stata introdotta nel nostro ordinamento l'imposta sulle transazioni finanziarie (FTT), da applicarsi, con l'aliquota dello 0,2% sul valore della transazione, ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del Codice Civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato italiano, ed al trasferimento dei titoli rappresentativi dei predetti strumenti, a prescindere dal luogo di residenza del soggetto che emette il certificato.

La Tobinx tax, come anche comunemente chiamata, è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento e trova applicazione a prescindere dalla residenza dei contraenti e dal luogo di conclusione della transazione.

L'aliquota è ridotta alla metà (0,1%) per le transazioni effettuate nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione.

Sono esclusi da imposizione i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media, nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà, sia inferiore a 500 milioni di euro.

Tobin tax esclusa per i trasferimenti in cui sussiste un rapporto di controllo

Le modalità di attuazione delle norme previste dall'articolo 1, commi da 491 a 500, della Legge di stabilità 2013, sono state definite con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013, che esclude dall’ambito di applicazione dell’imposta:

  • i trasferimenti posti in essere tra società fra cui sussista un rapporto di controllo o che sono controllate dalla stessa società;

  • i trasferimenti derivanti da operazioni di ristrutturazione ex articolo 4 della direttiva (Ce) 12 febbraio 2008 n. 7, nonché le fusioni e scissioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (lett. h).

Sulla base di ciò, l’Agenzia condivide l’ipotesi della società istante, secondo cui la Tobin tax non si applica ai casi di trasferimento tra società fra le quali sussiste un rapporto di controllo; oppure nel caso specifico in cui il trasferimento si inseriva nell’ambito di una unitaria operazione di ristrutturazione volta a far divenire Alfa il veicolo per lo sviluppo della partnership tra Beta e Gamma.

Inoltre, non importa che il controllo sia stato ottenuto, in passato, mediante conferimenti o acquisti con corrispettivo in denaro.

FTT dovuta se il corrispettivo è rappresentato da valori mobiliari diversi

Diversamente da quanto sostenuto dal contribuente, nella risposta n. 417/2021, l’Agenzia ritiene che l’imposta sul trasferimento di azioni e di strumenti partecipativi non è esclusa per le operazioni di ristrutturazione in cui il corrispettivo per l’acquisto è rappresentato da valori mobiliari diversi dai titoli rappresentativi del capitale della società acquirente.

Il conferimento/vendita tra Gamma e Alfa rientra, infatti, tra le operazioni di ristrutturazione aventi ad oggetto il trasferimento (anche parziale) di complessi aziendali ovvero di quote di partecipazioni societarie.

Per escludere l’imposta, sarebbe necessario che la società venditrice non si limiti ad essere remunerata da “sola cassa”, bensì partecipi (almeno in parte) al capitale delle società acquirente, che costituisce la remunerazione dell’operazione di ristrutturazione.

Tale circostanza, quindi, consentirebbe di escludere dall’ambito applicativo della norma quelle operazioni di “mera vendita”, vale a dire quelle operazioni in cui il corrispettivo che la società acquirente è tenuta a corrispondere alla società venditrice è rappresentato da valori mobiliari diversi dai titoli rappresentativi del capitale della prima.

Ma visto che queste condizioni non ricorrono tra gli atti di cessione stipulati tra Gamma e Alfa, essi non si possono considerare esenti dalla Tobin tax.

Infine, circa il trattamento fiscale dell'atto di conferimento stipulato tra le due società, l’Agenzia ritiene che lo stesso sia escluso dall'imposta sulle transazioni finanziarie, rientrando tra “le operazioni successive" rispetto a quelle che hanno consentito alla società conferitaria di raggiungere la maggioranza dei diritto di voto delle società oggetto di conferimento di partecipazioni societarie

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