Conferimenti in Srl, modalità
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 02 aprile 2014
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Con la massima n. I.A.14 del 2014, il Comitato notarile del Triveneto si è occupato di costituzione di Srl e del connesso versamento del capitale sociale alla luce delle nuove disposizioni introdotte con il Decreto legge n. 76/2013, convertito dalla Legge n. 99/2013.
Deposito e versamenti
La massima interviene, in particolar modo, sulle modalità di effettuazione dei conferimenti precisando che:
- il deposito dei conferimenti può avvenire anche anteriormente alla costituzione della società e non solo contestualmente;
- il conferimento effettuato mediante bonifico bancario va disposto a favore di uno o più dei nominandi amministratori; in caso di utilizzo di assegni circolari, è possibile la loro emissione a favore della costituenda società;
- non è necessario che gli amministratori partecipino all'atto costitutivo al fine di attestare il ricevimento dei versamenti; in loro assenza, spetta ai soci fondatori la verifica dell'avvenuta esecuzione dei conferimenti;
- nell'atto costitutivo deve essere indicato il mezzo di pagamento utilizzato senza necessità di rilascio di quietanza;
- il conferimento può essere effettuato presso una banca, mediante deposito vincolato a favore della costituenda società;
- il conferimento può essere effettuato nelle mani del notaio incaricato di stipulare l'atto costitutivo della Srl, a cui viene dato mandato a consegnare le somme depositate agli amministratori una volta accettato l'incarico.
- Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 43 - Capitale Srl, basta il bonifico - Busani
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