Conferimenti in natura: non è sempre esclusa la perizia di stima
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 22 gennaio 2010
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Lo studio n. 224-2009/T della Commissione studi tributari del Notariato si occupa della nuova disciplina dei conferimenti in natura nelle società azionarie nelle sue possibili applicazioni nell’ambito delle operazioni di fusione e trasformazione.
I Notai rilevano come, in generale, in caso di conferimenti in natura nelle società azionarie, non sia necessaria, in virtù di una apposita previsione legislativa, la redazione della perizia di stima; ciò, ad esempio, nel caso di fusione “omogenea” di società di capitali. Per contro – precisano i Notai - la detta relazione va comunque redatta in presenza di fusioni “omogenee” con rivalutazione dei netti contabili delle società partecipanti nonché di fusioni eterogenee e trasformazioni, quando, in particolare, partecipino all'operazione straordinaria sia società personali che di capitali, questa regola trova la sua eccezione.
I Notai rilevano come, in generale, in caso di conferimenti in natura nelle società azionarie, non sia necessaria, in virtù di una apposita previsione legislativa, la redazione della perizia di stima; ciò, ad esempio, nel caso di fusione “omogenea” di società di capitali. Per contro – precisano i Notai - la detta relazione va comunque redatta in presenza di fusioni “omogenee” con rivalutazione dei netti contabili delle società partecipanti nonché di fusioni eterogenee e trasformazioni, quando, in particolare, partecipino all'operazione straordinaria sia società personali che di capitali, questa regola trova la sua eccezione.
- ItaliaOggi, p. 21 – Conferimenti nudi - Poggiani
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