Condoni, Fisco “batte” edilizia
Autore: eDotto
Pubblicato il 10 aprile 2009
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Sono in parte infondate ed in parte inammissibili le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Spoleto sull’articolo 15, comma 7, della legge 289/2002 - Finanziaria 2003 - nella parte che prevede l’esclusione da punibilità per i reati tributari nel caso di adesione alla sanatoria sulla base della presunta irragionevolezza di una misura che sembra non rispettare i presupposti dell'estinzione dei reati urbanistici (condono edilizio). È quanto si legge nell’ordinanza n. 109 della Corte costituzionale depositata ieri. Dunque, il condono fiscale passa l’esame della Consulta poiché i due tipi di sanatoria (edilizia e fiscale) sono del tutto eterogenei e quindi non devono rispettare le medesime condizioni. Così, non può essere criticata come irragionevole la normativa sul condono tributario e i suoi obiettivi di riduzione del contenzioso e immediato introito finanziario. Nell’ordinanza viene respinta, inoltre, l’equiparazione tra condono e amnistia dal momento che il condono raggiunge i suoi effetti estintivi con la collaborazione degli interessati, mentre l’amnistia è misura di clemenza generalizzata.
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