Condominio. Ripartizione delle spese in base all'uso

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Con sentenza n. 8823 del 30 aprile 2015, la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha accolto il ricorso di un condomino, volto a far dichiarare l'invalidità della tabella di ripartizione delle spese condominiali di manutenzione dell'ascensore, quantificate nella proporzione del 40% in base ad altezza dell'immobile e del 60% in base ai millesimi di proprietà.

Lamentava in particolare il ricorrente, come i giudici di merito, nel respingere le sue ragioni, non avessero adeguatamente tenuto conto della conformazione della palazzina e del fatto che i condomini del piano terra – come per l'appunto l'attuale ricorrente – non avevano necessità di utilizzare l'ascensore per raggiungere la propria abitazione; sicché avrebbero dovuto essere esclusi quantomeno dalla quota di spesa riferita alla ripartizione per altezza.

Sul punto la Cassazione – convenendo con il ricorrente – ha censurato le argomentazioni della Corte territoriale, laddove ha omesso di chiarire se la deroga nel caso di specie apportata al criterio di ripartizione di cui all'art. 1124 c.c., fosse stata o meno adottatala all'unanimità dei condomini.

Ed avrebbe dovuto specificarlo, posto che – ha proseguito la Corte – in assenza di detto accordo unanime, non è conforme al menzionato disposto ex art. 1124 c.c., né la suddivisione delle spese 60% - 40% (anziché 50% - 50%), né l'inclusione della proprietà al piano terra nel riparto per altezza, posto che il ricorrente è si servito dall'ascensore, ma non per raggiungere il suo appartamento, bensì i locali condominiali sino al quinto piano. Ed è su questo presupposto che la sua partecipazione alle spese avrebbe dovuto essere calcolata.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi – In breve, p. 47 - Cassazione: oneri derogabili con prova

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