Condominio. Nulla la mora deliberata in assemblea

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I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 10196 del 30 aprile 2013, hanno sottolineato come non rientri tra i poteri dell’assemblea condominiale quello di stabilire interessi moratori a carico dei condomini qualora questi ritardino nei pagamenti delle quote condominiali.

Una tale previsione, se deliberata a maggioranza in assemblea, è da ritenersi nulla, essendo consentita solamente se presente nel regolamento contrattuale, approvato all’unanimità.

E la nullità che colpisce la citata delibera – specifica altresì la Seconda sezione civile - “travolge le successive delibere nella parte in cui, nel ripartire gli oneri di gestione tra i consorziati in relazione ad ogni singolo anno, applicano il medesimo tasso di mora”.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore del 1° maggio 2013 – Norme e Tributi, p. 16 - Niente maxi-multe ai morosi - Galimberti

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