Condominio. L'amministratore nomina l'avvocato anche senza autorizzazione dell'assemblea

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 Con sentenza n. 8309 depositata il 23 aprile 2015, la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha respinto il ricorso di un condomino avverso la pronuncia della Corte d'Appello di cessazione della materia contendere, in ordine all'impugnazione – da parte del medesimo condomino – di una delibera condominiale di autorizzazione di lavori.

Tra i vari motivi di censura avverso detta pronuncia, il ricorrente eccepiva il difetto di rappresentanza nel presente processo, da parte dell'amministratore del condominio, nella misura in cui quest'ultimo aveva provveduto a conferire il mandato di difesa ad un avvocato senza alcuna delibera dell'assemblea che a ciò lo autorizzasse e senza alcuna ratifica successiva.

Di opposto avviso la Cassazione,che, respingendo detta censura, ha espresso il principio secondo cui, in tema di condominio, l'amministratore può resistere all'impugnazione della delibera assembleare e può gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, giacché l'esecuzione e la difesa delle delibere assembleari rientra tra le sue attribuzioni.
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