Condominio. La proprietà del pianoterra si estende anche ai vani sottosuolo

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Con sentenza n. 5895 depositata il 20 aprile 2015, la Corte di Cassazione ha deciso in ordine ad una controversia tra due soggetti, che si affermavano entrambi proprietari esclusivi dello stesso locale sottoterra ed adibito a cantina, all’interno di un edificio condominiale.

La Corte di Cassazione ha stabilito in proposito la possibilità di attribuire la proprietà esclusiva dei vani ricavati nel sottosuolo di un edificio condominiale (ancorché abusivamente) a colui che è proprietario dell’appartamento sovrastante.

In particolare, ha affermato la Corte, per individuare a chi spetti la proprietà di un locale sottostante al piano terra di un condominio, occorre verificare - in assenza di specifico titolo o di acquisto per usucapione - se il locale non sia da considerarsi strutturalmente ad uso comune dei condomini, bensì ad uso esclusivo.

Ora, nel caso di specie, il locale sottostante, la cui proprietà è in contestazione, appartiene al proprietario dell’appartamento immediatamente sovrastante, perché ad esso strutturalmente e funzionalmente collegato, ancorché non sia ancora stata realizzata una scala di collegamento.
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