Condominio. Interventi di recupero del patrimonio edilizio, dichiarazione dei redditi snellita
Pubblicato il 21 settembre 2018
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Con riguardo alle comunicazioni annuali, ad opera degli amministratori di condominio negli edifici, degli interventi di recupero edilizio nelle dichiarazioni dei redditi, l'Amministrzione finanziaria ha modo di rammentate che esse contengono un apposito quadro per tale comunicazione, il quadro AC nel modello Redditi ed il quadro K nel modello 730, composto da tre sezioni:
- nella sezione I vanno compilati i dati necessari all’identificazione del condominio;
- nella sezione II vanno compilati i dati catastali dell’edificio condominiale oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- da ultimo, nella sezione III vanno inserite le informazioni sui fornitori e gli acquisti di beni e servizi.
Lavori condominiali. Compilazione della sezione III del quadro AC?
Sulla scorta dell'istanza formulata per conoscere se l’esonero dalla compilazione della sezione III del quadro AC di cui all'articolo 1, comma 2, del dm 12 novembre 1998 - relativamente a: dati relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas con riferimento al singolo fornitore; dati degli acquisti, qualora il loro importo complessivo nell’anno solare non sia superiore a 258 euro; dati relativi ai servizi che hanno comportato il pagamento di compensi soggetti a ritenute alla fonte - sussista anche nelle ipotesi in cui sia stata operata, dagli istituti bancari, una ritenuta sulle somme pagate dal condominio all’impresa che ha effettuato interventi di recupero del patrimonio edilizio sulle parti comuni dell’edificio l'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 67 del 20 settembre 2018, risponde come segue.
Le somme di cui trattasi vanno soggette a ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell’imposta sui redditi ad opera degli intermediari (banche e Poste Italiane Spa ); esse, pertanto, sono già esposte nella dichiarazione dei sostituti d’imposta - modello 770, quadro SY, sezione III. L'ipotesi di cui alla risoluzione agenziale può, dunque, rientrare nel caso 3 di esonero previsto dal punto b) del comma 2 dell’articolo 1 del citato dm.
I dati contenuti nei bonifici relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio su cui vengono applicate le ritenute d’acconto dagli intermediari sono, inoltre, già comunicati all’Amministrazione finanziaria tramite il flusso telematico “Bonifici per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”.
Interventi di recupero del patrimonio edilizio. Interpretazione agenziale di esonero
In conclusione, la sezione III del quadro AC del modello Redditi e del quadro K del modello 730, che contiene i dati sui fornitori e sugli acquisti di beni e servizi, quando sia stata operata dalle banche una ritenuta alla fonte sulle somme pagate dal condominio all’impresa che ha effettuato gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, può, perciò, non essere compilata dall’amministratore di condominio.
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