Condominio: delibera di destinazione a parcheggio con maggioranza qualificata

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In materia di condominio negli edifici, le deliberazioni assembleari di mutamento di destinazione di una parte comune non danno luogo ad una innovazione vietata dall'articolo 1120 del Codice civile, ma costituiscono pur sempre innovazioni, da approvarsi con la maggioranza qualificata.

Così, anche la delibera con cui si prevede la destinazione a parcheggio di un'area condominiale, deve essere approvata con la maggioranza qualificata dei condomini.

Difatti, anche se la medesima non contempla l'esecuzione di nuove opere edilizie, comporta tuttavia un cambio di destinazione dell'area in oggetto da qualificarsi come “innovazione” e quindi, da approvarsi con un numero di voti che rappresenti “la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio”.

E' questo il principio enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 26295 depositata il 15 dicembre 2014.

La vicenda trattata riguarda l'impugnazione proposta da due condomini avverso una deliberazione con cui si destinava a parcheggio un'area condominiale, in quanto la stessa non era stata approvata con maggioranza qualificata.

Nei primi due gradi di giudizio, gli attori avevano visto respingersi la domanda, sull'assunto che l'atto impugnato fosse semplicemente attuativo di precedenti delibere e che, non comportando alcuna innovazione, non necessitasse quindi della maggioranza qualificata.

In riforma di tale decisione, la Corte di Cassazione ha tuttavia stabilito che le precedenti delibere richiamate, avessero un oggetto totalmente diverso rispetto a quella impugnata.

Solo quest'ultima, infatti, sanciva effettivamente la destinazione a parcheggio dell'area condominiale e doveva pertanto considerarsi invalida in quanto non approvata con la maggioranza qualificata richiesta per le “innovazioni.
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