Condominio. Anche il regolamento "rigido" va rispettato

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Condominio. Anche il regolamento "rigido" va rispettato

Con sentenza n. 12582 depositata il 17 giugno 2015, la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha respinto il ricorso di una s.r.l. - che aveva intrapreso dei lavori di ristrutturazione all'interno di un condominio in violazione del regolamento condominiale – avverso la pronuncia con cui era stata condannata a rimuovere detti lavori.

Tra le varie doglianze, la società ricorrente lamentava come la Corte d'Appello avesse erroneamente ritenuto che la disposizione del regolamento condominiale che vietava qualsiasi modifica alla struttura architettonica del fabbricato, costituisse la definitiva predeterminazione del concetto di "decoro architettonico". A suo dire, tra l'altro, nemmeno un regolamento condominiale – attesa la inderogabilità dell'art. 1120 c.c., avrebbe potuto privare la maggioranza qualificata dell'assemblea del potere di autorizzare le innovazioni.ai sensi del medesimo art. 1120 c.c.

Nel rigettare detta censura, la Cassazione ha innanzitutto precisato che in tema di edifici condominiali,le parti sono libere, in ossequio al principio si autonomia contrattuale, di stipulare convenzioni che pongano limitazioni, nell'interesse comune, ai diritti dei condomini, sia in riferimento alle parti comuni che a quelle di proprietà esclusiva.

Ne discende che legittimamente le norme contrattuali di un regolamento condominiale, possono derogare od integrare la disciplina legale ed in particolare possono dare al concetto di decoro architettonico una disciplina più rigorosa rispetto a quella accolta dall'art. 1120 c.c., estendendo il divieto di mutazione, sino ad imporre la conservazione degli elementi attinenti la simmetria e l'estetica dell'edificio, quali esistenti al tempo della costruzione.

Nel caso di specie – ha concluso la Cassazione – le opere poste in essere dalla ricorrente in violazione della menzionata disposizione regolamentare, ben possono ritenersi illegittime, con conseguente condanna alla riduzione in pristino  

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