Condominio. Pannelli fotovoltaici su parti comuni senza autorizzazione assembleare

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Condominio. Pannelli fotovoltaici su parti comuni senza autorizzazione assembleare

L'installazione, sulla superficie comune, di pannelli fotovoltaici destinati al servizio di un'unità immobiliare può essere eseguita dal singolo condomino senza alcuna preventiva autorizzazione dell’assemblea di condominio.

Questo laddove l'intervento non renda necessaria la modifica delle parti condominiali.

Di conseguenza, l’eventuale parere contrario espresso dall’assemblea ha valore di mero riconoscimento dell’esistenza di concrete pretese degli altri condomini, non sussistendo alcun interesse ad agire per la relativa impugnazione.

Così la Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 1337 del 17 gennaio 2023.

Secondo gli Ermellini, l'installazione, su parte comune del condominio, di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di una unità immobiliare, che non renda necessaria la modificazione delle parti condominiali, può essere apportata dal singolo condomino, nel proprio interesse ed a proprie spese, senza richiedere alcuna preventiva autorizzazione dell'assemblea.

Tale possibilità è ammessa in via generale, a meno che l'autorizzazione non sia imposta da una convenzione contrattuale approvata dai condomini nell'interesse comune, mediante esercizio dell'autonomia privata.

Il condomino che intenda procedere con la predetta installazione, ciò posto, non ha alcun interesse ad agire per l'impugnazione della deliberazione dell'assemblea che abbia espresso un parere contrario all'intervento.

Essa, infatti, non genera alcun concreto pregiudizio ai suoi diritti, tale da legittimare la pretesa ad un diverso contenuto dell'assetto organizzativo della materia regolata dalla maggioranza assembleare.

Nessun interesse a impugnare il voto contrario dell'assemblea

Nella vicenda esaminata, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso sollevato da due condomini contro la decisione della Corte d'appello di rigetto dell'impugnazione ad una deliberazione con cui l'assemblea condominiale aveva espresso "voto contrario" ad approvare il progetto di installazione di dodici pannelli fotovoltaici su parte comune dell'edificio.

Nella specie, l'assemblea condominiale non aveva vietato agli originari attori di effettuare l'installazione ma si era limitata ad esprimere, alla luce dell'art. 1122 bis c.c., parere contrario al progetto in questione, per il pregiudizio al pari uso della parte comune, invitando gli interessati a predisporre un progetto alternativo.

Non risultava, tuttavia, nessuna necessità di modificare le parti comuni, né quindi vi era facoltà, per l'assemblea, di prescrivere specifiche modalità esecutive.

La deliberazione impugnata, ciò posto, risultava "contraddistinta da caratteri di superfluità o comunque da valenza consultiva e non decisoria" e non sussisteva, pertanto, alcun interesse ad agire in capo ai condomini ricorrenti.

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