Condannato per non aver pagato la prostituta
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 04 marzo 2010
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La Cassazione, con sentenza n. 8286/2010, ha confermato la condanna per violenza sessuale impartita dai giudici di merito nei confronti di un uomo che, dopo aver avuto un rapporto sessuale con una prostituta, si era rifiutato di pagarla.
Per i giudici di legittimità, in tali ipotesi “non sussiste dubbio in ordine alla piena coscienza e consapevolezza del sopruso che il cliente stava consumando in danno della donna”. La vicenda, quindi, non poteva inquadrarsi in quella fattispecie particolare nella quale la donna risulta consenziente all'inizio del rapporto sessuale, per poi, manifestare il proprio dissenso a continuarlo, visto che, nel caso in esame, “la signora aveva manifestato all'uomo di essere solo in attesa del pagamento dovuto, per l'attività dalla stessa prestata, come ab origine concordato fra le parti”. Confermata, nei confronti dell'uomo, anche la condanna al risarcimento per i danni subiti dalla donna.
Per i giudici di legittimità, in tali ipotesi “non sussiste dubbio in ordine alla piena coscienza e consapevolezza del sopruso che il cliente stava consumando in danno della donna”. La vicenda, quindi, non poteva inquadrarsi in quella fattispecie particolare nella quale la donna risulta consenziente all'inizio del rapporto sessuale, per poi, manifestare il proprio dissenso a continuarlo, visto che, nel caso in esame, “la signora aveva manifestato all'uomo di essere solo in attesa del pagamento dovuto, per l'attività dalla stessa prestata, come ab origine concordato fra le parti”. Confermata, nei confronti dell'uomo, anche la condanna al risarcimento per i danni subiti dalla donna.
- ItaliaOggi, p. 24 – E' stupro non versare il compenso – Alberici
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 37 – E' violenza non pagare la prostituta
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