Condannato il marito che versa l'assegno di mantenimento solo parzialmente
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 17 ottobre 2009
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Con sentenza n. 39938 del 13 ottobre 2009, la Cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano condannato un uomo a venti giorni di reclusione, alla multa e al risarcimento del danno morale subito dalla moglie in quanto lo stesso aveva versato a quest'ultima solo una parte dell'assegno di mantenimento stabilito a suo carico.
Anche se la donna percepiva una pensione e lavorava, la Corte ha riconosciuto, comunque, la responsabilità del marito per inadempimento parziale dell'obbligo all'assegno divorziale. Non è infatti riconosciuto all'obbligato – continuano i giudici di legittimità - “un potere di adeguamento dell'assegno in revisione della determinazione fattane dal giudice”.
Per questo tipo di reato, la Corte ha altresì sancito la perseguibilità d'ufficio: “in caso di scioglimento del matrimonio, il reato di cui alla legge n. 898 del 1970, art. 12-sexies, è procedibile d'ufficio in mancanza di una specifica disposizione di legge che ne subordini la procedibilità alla presentazione della querela”.
Anche se la donna percepiva una pensione e lavorava, la Corte ha riconosciuto, comunque, la responsabilità del marito per inadempimento parziale dell'obbligo all'assegno divorziale. Non è infatti riconosciuto all'obbligato – continuano i giudici di legittimità - “un potere di adeguamento dell'assegno in revisione della determinazione fattane dal giudice”.
Per questo tipo di reato, la Corte ha altresì sancito la perseguibilità d'ufficio: “in caso di scioglimento del matrimonio, il reato di cui alla legge n. 898 del 1970, art. 12-sexies, è procedibile d'ufficio in mancanza di una specifica disposizione di legge che ne subordini la procedibilità alla presentazione della querela”.
- ItaliaOggi, p. 29 – Moglie benestante risarcita dall'ex marito inadempiente – Alberici
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