Condanna per il medico che omette di prescrivere un’idonea terapia

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Con la sentenza n. 12923 del 20 marzo 2013, la Quarta sezione penale della Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un dottore che era stato condannato per omicidio colposo per avere, quale medico curante, cagionato la morte di un ragazzo per insufficienza respiratoria acuta con polmonite, omettendo di effettuare visita medica e, comunque, non prescrivendo al paziente una idonea terapia.

I giudici di legittimità hanno ritenuto immune da censure la valutazione operata dall’organo giudicante di merito secondo cui, se l’imputato avesse operato in maniera diversa, si sarebbero evitate le conclusioni infauste a cui si era giunti. La prognosi in ordine all’effetto salvifico delle condotte omesse, nella specie, era d ritenere sostanzialmente certa alla stregua di un giudizio caratterizzato da “elevata credibilità razionale”.

L'esistenza del nesso causale – spiega la Corte – “richiede una conditio sine qua non, un antecedente senza il quale l'evento non si sarebbe verificato, da valutare sulla base del criterio della elevata credibilità razionale o probabilità logica”.
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