Condanna per estorsione nei confronti di chi si fa pagare per non partecipare all'asta

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La Cassazione, con sentenza n. 119 del 7 gennaio 2010, ha respinto il ricorso presentato da un uomo avverso la decisione con cui i giudici dei gradi precedenti lo avevano condannato per estorsione in quanto aveva barattato la non prosecuzione ad un asta con del denaro.

Per la Corte di legittimità, in particolare, la richiesta di corresponsione di una somma di denaro quale “prezzo” domandato per astenersi dal partecipare all’asta, e così non “turbare” le aspettative nutrite dalla famiglia proprietaria dei beni immobili pignorati, integrava gli estremi della minaccia destinata a conseguire un ingiusto profitto con pari danno per la vittima.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 10 – Estorsione farsi pagare l'assenza dall'asta – S. Pas.

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