Condanna per distrazione per il socio-amministratore che, nella crisi della società, si preoccupa solo dei debiti a proprio favore

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La Quinta Sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 42710 depositata il 6 novembre 2012, ha rigettato il ricorso presentato da un uomo avverso la condanna disposta a suo carico dai giudici dei gradi precedenti per bancarotta fraudolenta documentale e distrazione, con riguardo a due società fallite, una S.r.l. ed una S.p.a., di cui era stato socio amministratore.

Con particolare riferimento alle condotte distrattive, gli era stato contestato che, di fronte allo stato di insolvenza delle società, lo stesso si fosse affrettato ad estinguere solo i presunti debiti societari a favore proprio e di sua moglie.

E tale condotta – conferma la Corte di legittimità - “costituisce pacificamente fatto di distrazione e non di bancarotta preferenziale, considerata altresì l’identità delle persona fisica amministratore e titolare della società insieme alla moglie”. In definitiva, “nel caso in cui il creditore si identifichi nello stesso soggetto che assume le vesti di amministratore della società, contestualmente responsabile del depauperamento della decozione e delle risorse della stessa, un atto di disposizione patrimoniale che, in costanza dello stato di insolvenza, sia diretto in suo stesso favore assume significato ben diverso e più grave rispetto alla mera volontà di privilegiare un creditore in posizione paritaria rispetto a tutti gli altri”.
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