Condanna per chi interrompe le attività di scrutinio
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 09 marzo 2010
Condividi l'articolo:
La Cassazione, con sentenza n. 9074 del 2010, ha confermato la condanna impartita nei confronti di due politici locali che, nel corso di uno scrutinio elettorale, avevano interrotto le attività del presidente e degli scrutinatori entrando nel seggio con una ventina di persone per contestare il numero di schede annullate.
I giudici di legittimità hanno, in particolare, sottolineato come le attività di scrutinio costituiscano un pubblico servizio la cui interruzione è punita, ai sensi dell'articolo 340 Codice penale, anche se a provocarla è una protesta di uno dei candidati.
I giudici di legittimità hanno, in particolare, sottolineato come le attività di scrutinio costituiscano un pubblico servizio la cui interruzione è punita, ai sensi dell'articolo 340 Codice penale, anche se a provocarla è una protesta di uno dei candidati.
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 35 – Spazio alle sanzioni per chi protesta al seggio - Trovati
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: