Condanna per chi interrompe le attività di scrutinio

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La Cassazione, con sentenza n. 9074 del 2010, ha confermato la condanna impartita nei confronti di due politici locali che, nel corso di uno scrutinio elettorale, avevano interrotto le attività del presidente e degli scrutinatori entrando nel seggio con una ventina di persone per contestare il numero di schede annullate.

I giudici di legittimità hanno, in particolare, sottolineato come le attività di scrutinio costituiscano un pubblico servizio la cui interruzione è punita, ai sensi dell'articolo 340 Codice penale, anche se a provocarla è una protesta di uno dei candidati.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 35 – Spazio alle sanzioni per chi protesta al seggio - Trovati

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