Condanna penale per l’amministratore che induce i soci all’acquisto di azioni a prezzo supervalutato

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Con la pronuncia n. 27610 del 15 luglio 2010, la quinta sezione penale della Corte di cassazione ha stabilito che rischia la condanna per bancarotta l’amministratore di società, in situazione quasi fallimentare, che induce i soci della medesima a comprare quote di un’altra Srl versando un prezzo molto più alto rispetto al valore effettivo di mercato.

La difesa dell’amministratore ha opposto alle accuse mosse la tesi che non vi era stato danno effettivo per la società in quanto la provvista finanziaria per acquistare le quote proveniva da una fonte esterna.

Ma i magistrati hanno osservato che è lecito supporre che l’approvvigionamento finanziario esterno sia derivato da una partita compensativa tra le due società, ossia l’estinzione di un credito; pertanto non è possibile sostenere che danno patrimoniale non vi è stato perché in ogni caso l’esborso di denaro per pagare le quote ha prodotto una diminuzione del patrimonio societario. Inoltre all’ingente pagamento delle partecipazioni, in misura superiore al loro reale valore, non ha fatto seguito una fruttuosa rendita derivante dall’investimento; al punto che la società ha poi dichiarato fallimento.

In conclusione la Corte di cassazione ha confermato la sentenza dei giudici di merito sulla condanna dell’amministratore per bancarotta fraudolenta.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 22 – C’è bancarotta se il fallito acquista quote a prezzi alti – Alberici
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 31 – Bancarotta per acquisto di quote fuori mercato

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