Condanna al ripristino e al risarcimento in conseguenza dell'apertura del varco

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Con sentenza n. 21395 depositata il 18 settembre 2013, la Corte di cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano condannato l'affittuario di un appartamento presente in un condominio, al risarcimento danni nonché a ripristinare il muro condominiale che lo stesso aveva abbattuto per aprire un passaggio con un appartamento che si trovava in un altro palazzo.

Secondo la Secondo sezione civile, in particolare, la preesistenza, nel muro medesimo, di un varco già aperto dal proprietario dei locali, non legittimava il conduttore all'apertura di un altro e diverso varco; i lavori eseguiti non potevano, infatti, essere considerati alla stregua di una semplice modalità di esercizio "ampliativa" della preesistente facoltà, o in essa ricompresa ai sensi dell'articolo 1027 del Codice civile, determinando un onere nuovo e diverso a carico del fondo servente.
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