Concorso esterno in associazione mafiosa per l'imprenditore che si aggiudica l'appalto grazie all'intervento della cosca

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Con sentenza n. 30346 depositata il 15 luglio 2013, la Sesta sezione penale di Cassazione ha rigettato il ricorso avanzato da un imprenditore contro la decisione con cui lo stesso era stato condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, in considerazione dell'asserita instaurazione di un rapporto sinallagmatico di “cointeressanza” con la cosca mafiosa, tale da produrre vantaggi per entrambi i contraenti.

Dagli atti di causa e soprattutto grazie ad una serie di dichiarazioni incrociate provenienti dai collaboratori di giustizia, era emerso, in particolare, che l'imputato si era aggiudicato un appalto proprio grazie alla mediazione della mafia.

Aderendo alle argomentazioni rese dai giudici di merito, la Suprema corte ha sottolineato che, benché il soggetto fosse privo dell'affectio societatis e non fosse inserito nella struttura organizzativa dell'ente, lo stesso aveva comunque agito dall'esterno con la consapevolezza e la volontà di fornire un contributo causale alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione, nonché alla realizzazione, anche parziale, del suo programma criminoso.
Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 24 – E' concorso usare il clan per vincere l'appalto - Alberici

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