Concorsi in Ue: no a disparità di trattamento fondata sulla lingua
Pubblicato il 17 febbraio 2023
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Con due ultime sentenze, datate 16 febbraio 2023, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha confermato le decisioni con cui il Tribunale Ue aveva dichiarato l’illegittimità di due bandi di concorso generali EPSO che limitavano la scelta della seconda lingua alle sole lingue francese, inglese o tedesca.
La Corte Ue, in particolare, si è pronunciata nelle cause C-623/20 P e C-635/20 P che vedevano contrapposti, da un lato, la Commissione europea, dall'altro, l'Italia unitamente, nel caso del secondo giudizio, alla Spagna.
Il Tribunale dell'Unione aveva ritenuto indimostrato il fatto che la limitazione linguistica in esame fosse giustificata dall’interesse del servizio a che le persone neoassunte fossero immediatamente operative.
Detta limitazione costituiva una disparità di trattamento fondata sulla lingua.
Limitazioni linguistiche non oggettivamente giustificate
Nel respinge le impugnazioni della Commissione, la Corte ha ricordato come l’ampio potere discrezionale di cui dispongono le istituzioni per quanto riguarda l’organizzazione dei loro servizi incontra comunque dei limiti.
Difatti, in caso di limitazione del regime linguistico di una procedura di selezione ad un numero ristretto di lingue ufficiali dell’Unione, è necessario dimostrare che tale limitazione:
- è oggettivamente giustificata dall’interesse del servizio;
- è idonea a soddisfare reali esigenze;
- è proporzionata;
- si basa su criteri chiari, oggettivi e prevedibili.
Ed era corretta, ciò posto, la verifica operata dal Tribunale Ue nella vicenda in oggetto: la Commissione non era riuscita a dimostrare che la conoscenza soddisfacente delle lingue indicate fosse indispensabile per raggiungere l’obiettivo di assumere amministratori immediatamente operativi.
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