Concordato revocato per omessa informazione sui costi
Pubblicato il 05 settembre 2017
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L’omessa indicazione, nel piano di concordato preventivo, dei costi/oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti in essere integra una causa di revoca del concordato medesimo, connessa alla violazione del consenso informato dei creditori.
Nel caso in cui, poi, in sede di reclamo contro la decisione di revoca dell’ammissione del concordato, non venga formulata alcuna censura sul capo autonomo e decisivo del decreto concernente tale omissione, detta mancata impugnazione determina, di per sé, la inammissibilità del gravame per manifesta inidoneità dello stesso a inficiare la decisione di revoca medesima.
Il reclamo deve investire tutte le ragioni della motivazione
Così la Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 20719 del 4 settembre 2017, con la quale è stato ritenuto inammissibile un reclamo proposto contro la decisione che, revocando un concordato preventivo, aveva dichiarato il fallimento di una società, in quanto fondato su motivi che avevano investito solo alcune delle rationes decidendi poste a sostegno della revoca dell’ammissione al concordato.
Mancavano, nella specie, le censure rivolte contro la ratio decidendi del provvedimento concernente la violazione del consenso informato dei creditori.
In caso di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento – ha affermato la Suprema corte - si applica il principio secondo cui, qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile l’impugnazione che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi.
Violazione del consenso informato dei creditori
Con riferimento allo specifico punto riguardante la violazione del consenso informato dei creditori, il Tribunale che, nella specie, aveva revocato l’ammissione al concordato preventivo aveva evidenziato la mancata previsione da parte della Spa richiedente, in sede di predisposizione del piano originario e delle successive modifiche, dei costi e degli oneri derivanti dallo scioglimento e/o dalla prosecuzione dei contratti in corso di esecuzione.
La mancanza di questa previsione sui costi/oneri costituiva un’omissione di informazioni rilevanti sulla consistenza debitoria della società ed incideva – a detta dell’organo giudicante – sulla corretta informazione dei creditori tanto da integrare una causa di revoca del concordato.
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