Concordato preventivo: rappresentazione nelle visure rilasciate dal registro delle imprese. Chiarimenti MiSE

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Concordato preventivo: rappresentazione nelle visure rilasciate dal registro delle imprese. Chiarimenti MiSE

Con circolare n. 119054 del 21 maggio 2019, il Ministero dello sviluppo economico chiarisce alcuni aspetti della rappresentazione del concordato preventivo nelle visure rilasciate dal registro delle imprese, nella fase successiva al decreto di omologazione di cui all'art. 180 della Legge fallimentare, e fino al completamento dell'esecuzione della proposta di concordato.

L’intervento ministeriale è stato sollecitato dalle richieste di diversi uffici di registro, che hanno fatto presente le perplessità delle imprese interessate da procedure di concordato preventivo, per le modalità con cui viene rappresentata detta procedura, nelle visure rilasciate dal registro delle imprese.

Le suddette perplessità nascono dalla constatazione che nelle visure la procedura di concordato preventivo risulta pendente anche dopo l'emissione del decreto di omologa, nonostante l'art. 181 della Legge fallimentare preveda che “La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell'articolo 180”.

Il Ministero riporta come alcuni giudici delegati abbiano evidenziato che una semplice modifica alla composizione grafica delle visure camerali potrebbe porre rimedio al problema, evitando così che in coloro che consultano le visure sorga l'erroneo convincimento della persistenza della pendenza della procedura successivamente al decreto di omologa.

Nella circolare n. 119054/2019 vengono, così, illustrate le modifiche che sono state, al riguardo, concordate con l'Unioncamere e con Infocamere.

Rappresentazione del concordato preventivo nelle visure rilasciate dal registro delle imprese. Modifiche introdotte

Specifica il MiSE che la finalità principale delle modifiche introdotte è rendere più evidente, dalla consultazione della visura ordinaria, successivamente all'omologa del concordato preventivo e fino al completamento dell'esecuzione dello stesso, che l'impresa si trova nella fase di esecuzione della proposta di concordato preventivo.

Le modifiche apportate sono state le seguenti.

Nella prima pagina (sezione "Dati anagrafici") della visura ordinaria viene eliminata la dicitura di esistenza di concordato preventivo, lasciando la prima pagina senza alcuna informazione circa l'esistenza del concordato preventivo; nel corpo visura, nel blocco relativo alle procedure concorsuali, dove è riportato lo stato di omologa del concordato preventivo e la relativa data, viene aggiunta, invece, una scritta fissa: "concordato preventivo in fase di esecuzione".

Il commissario giudiziale sarà ancora presente tra le persone in carica, ma la sua visualizzazione (e quella di altre cariche analoghe), per motivi di chiarezza, viene spostata dal blocco amministratori al blocco delle altre cariche relative a procedure concorsuali.

La "scritta fissa 96" (non esistenza di procedura in corso) continua, come già attualmente, a non essere emessa fino a quando non è completata la fase di esecuzione del concordato preventivo.

Come già avviene ordinariamente, con l'iscrizione dell'avvenuta esecuzione del concordato preventivo, scompare dal corpo della visura ordinaria ogni informazione relativa al concordato preventivo stesso; viene cancellato, altresì, il commissario giudiziale: ciò in quanto tali dati non hanno più carattere di attualità.

Sottolinea, da ultimo il Ministero, che naturalmente, tali dati restano consultabili - così come tutti quelli iscritti nel corso del tempo - nella visura storica.

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